Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 23.000.000 di euro per gli anni 2007 e 2008, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

 

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effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni alla misura dell'assegno stabilito dall'articolo 1, comma 2, al fine di garantire l'invarianza della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare al Parlamento una apposita relazione sulle cause e sull'entità degli scostamenti che hanno reso necessaria la rideterminazione della misura dell'assegno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.